Certificazione energetica degli edifici.

Si informa che a partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 03 agosto 2013, n. 90, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.

  • Ai sensi dell’art. 6, comma 1, nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 1, nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 2, nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 3, nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 3bis, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 8, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
  • Ai sensi dell’art. 12, comma 7, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'art. 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 3000,00 e non superiore a € 18000,00;
  • Ai sensi dell’art. 12, comma 8, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'art. 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 3000,00 e non superiore a € 18000,00;
  • Ai sensi dell’art. 12, comma 9, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'art. 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 1800,00;
  • Ai sensi dell’art. 12, comma 10, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'art. 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3000,00.

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