Pubblicato il 12 settembre 2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Il decreto legge al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, introduce alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Tra le principali novità si segnalano:

Art. 17, comma 1, lett. a). All'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente periodo "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso";

Art. 17, comma 1, lett. e). All'art. 14, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico";

Art. 17, comma 1, lett. h). All'art. 17, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente "4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione delle relativa riduzione";

Art. 17, comma 1, lett. q). Dopo l'art. 28, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente "art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato)

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

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